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Etichetta d’origine: dal 2019 potrebbe decadere l’obbligo.

Un nuovo regolamento Ue, che sarebbe applicato da aprile 2019, potrebbe cancellare l’obbligo per le aziende produttrici di alcuni alimenti di indicare l’origine geografica della materia prima.

Sono recenti le leggi che hanno introdotto l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di pasta, riso, latte, formaggi e pomodoro, ma il loro destino è di essere invalidate a breve in quanto norme nazionali e quindi più deboli rispetto a quelle comunitarie. Un regolamento europeo, peraltro atteso almeno da quattro anni, le renderà del tutto inutili. La Commissione ha sottoposto il testo a una consultazione pubblica che si chiuderà il prossimo primo febbraio e il regolamento, che potrebbe entrare in vigore poche settimane più tardi, si applicherà dall’aprile 2019. Questo era già previsto da tutti i decreti introdotti nel 2017 dall’Italia: non appena Bruxelles approverà il testo comunitario, decadranno.

Tutto verte intorno all’origine dell’ingrediente primario: sarà obbligatorio indicarne l’origine se diversa da quella del prodotto finito.

La bozza elaborata a Bruxelles a prima vista non sembra discostarsi di molto dai decreti voluti dal ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina, ma non è così. L’obbligo, infatti, non varrà per le indicazioni geografiche protette Dop e Igp ma soprattutto non si applicherà ai marchi registrati che, a parole o con segnali grafici, indicano già di per sé la provenienza del prodotto. Restano però le tutele previste dal regolamento 1169. Tutti i marchi che evocano italianità nel nome o nella grafica, ma che italiani non sono, dovranno comunque recare la precisazione che il prodotto non è made in Italy. Con una precisazione: l’origine del prodotto indica il Paese in cui l’alimento ha subito l’ultima trasformazione sostanziale. Nulla a che vedere con l’ingrediente primario.

Etichette per alimenti: cosa impone la legge?

Il crescente interesse del consumatore finale nella fase d’acquisto dei prodotti alimentari salutistici ha reso molto importante regolamentare l’informazione sugli alimenti che viene trasferita mediante etichettatura. L’etichetta, pertanto, assume un ruolo strategico in quanto informa il consumatore sulle caratteristiche del prodotto consentendogli di scegliere quello che maggiormente risponde alle proprie esigenze: essa rappresenta, quindi, una sorta di carta d’identità del bene prodotto.

Deve di conseguenza ritenersi di estrema importanza il D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231, che riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Con il termine “etichettatura” si fa riferimento a tutte quelle informazioni che riguardano il contenuto di un determinato alimento confezionato, come ad esempio, l’elenco degli ingredienti, la denominazione o la data di scadenza. L’etichetta (ma anche il contrassegno (marcatura CE)) consapevolizza il consumatore sui requisiti delle merci in generale esercitando un’azione esplicativa a vantaggio della tutela qualitativa, ma anche igienico-sanitaria. L’asimmetria informativa tra consumatori e produttori è quindi ridimensionata mediante una riorganizzazione della normativa riguardante le informazioni offerte al pubblico.

La prima disciplina dell’etichettatura degli alimenti può essere ricollegata al D. lgs n. 109/1992 (G.U.R.I. GU Serie Generale n.39 del 17-2-1992 – Suppl. Ordinario n. 31), la quale è stata integrata, negli anni, con varie direttive e regolamenti a livello europeo. Dopo svariati anni di confronti si è giunti alla definizione della nuova normativa. Difatti, dal 13 dicembre 2016 è diventato completamente applicabile, dopo l’operatività dell’art. 9, par. 1, lett.

Affitti brevi, comunicazioni online alla questura entro 24 ore.

Affitti brevi, comunicazioni online alla questura entro 24 ore.

L’obbligo di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate si estende anche agli affitti brevi. A stabilirlo le nuove norme contenute nella legge sicurezza (di conversione del decreto sicurezza).

In sostanza, saranno validi anche nel caso degli affitti brevi, gli stessi obblighi stabiliti dall’articolo 109 del Tulps per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, «nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere».

Gli obblighi riguarderanno i soggetti che affittano (o subaffittano) «immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni». Così recita l’«interpretazione autentica» contenuta nell’emendamento al recente Dl 113/2018 convertito in legge nei giorni scorsi. Il decreto stabilisce per le locazioni e per le sublocazioni “di durata inferiore a trenta giorni”, l’obbligo di comunicare alla Questura, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate. La comunicazione dovrà essere fatta online attraverso il sistema “Alloggiati Web”, la cui modulistica di accesso attraverso le questure verrà appositamente modificata. Quindi anche chi affitta o subaffitta una stanza di casa, anche per una sola notte, deve comunicare online i dati dell’inquilino.

La sanzione sarà quella prevista dall’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.

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